Polizza di assicurazione RC Patrimoniale Colpa grave e verso terzi per Dipendenti pubblici- Formula "Full"
per tutelare i dipendenti pubblici dal rischio di colpa grave e dai danni a terzi e alla Pubblica Amministrazione.
Questa qui proposta è l'assicurazione RC Patrimoniale per dipendenti pubblici per danni erariali allo Stato e verso terzi nella formula più completa di Assaperlo, il progetto di Assigeco rivolto ai professionisti e ai privati.
Questa polizza, con l'adesione all'appendice di adeguamento è' pienamente conforme alla nuova legge 1/2026 (legge Foti), in merito alla copertura per la nuova definizione di responsabilità amministrativa e contabile per funzionari pubblici prevista dalla recente norma, obbligatoria dal 1 gennaio 2027.
Tutti i dipendenti e amministratori pubblici, durante l’esercizio del loro lavoro, incorrono in 5 grandi responsabilità: civile, amministrativa e amministrativo-contabile, penale, disciplinare e dirigenziale ( specifica solo per manager).
Di queste 5 responsabilità, solo le prime due sono assicurabili, ma la più importante è la seconda: la cosiddetta responsabilità amministrativa e amministrativa contabile è una responsabilità di tipo patrimoniale, in quanto l'azione che viene contestata è di tipo erariale.
Quando infatti un terzo contesta un danno ad una Pubblica Amministrazione, costretta a pagare quindi per un' azione illecita compiuta da un suo dipendente durante l’esercizio della sua professione, è la stessa Pubblica Amministrazione che invia poi la segnalazione alla Corte dei Conti, che apre un procedimento giudiziario contro il funzionario pubblico per determinare la sua effettiva responsabilità nel danno erariale causato alle Casse dello Stato.
Se il funzionario pubblico viene riconosciuto colpevole di colpa Grave dalla Corte dei Conti, l’amministrazione agirà contro di lui per rivalersi in tutto o in parte di quanto essa abbia pagato al danneggiato, agendo anche sul suo patrimonio personale; situazione d’altro canto ad oggi molto frequente.
Può anche succedere che il terzo danneggiato si rivalga direttamente contro il funzionario pubblico e all'ente chiedendogli il rimborso del danno.
L’unica soluzione per il dipendente pubblico che vuole tutelarsi da questo rischio è dotarsi di una polizza assicurativa per la colpa grave, che lo tuteli anche dal risarcimento verso terzi che sarà chiamato a corrispondere.
La formula qui proposta è la soluzione “Full” per la copertura della responsabilità civile verso terzi e la responsabilità amministrativa e amministrativa contabile, per danni creati alle Casse dello Stato.
L'assicurazione qui proposta per i dipendenti /amministratori della Pubblica Amministrazione è predisposta nella forma “claims made", ossia la copertura è attiva per richieste di risarcimento per danni a terzi che devono essere presentate e notificate agli Assicuratori durante il periodo di validità della polizza.
Per la copertura di eventuali richieste di risarcimento danno che possono pervenire al professionista posteriormente alla scadenza della polizza è possibile attivare la cosiddetta garanzia postuma, che per questa formula è fino a 5 anni.
Se il fatto dannoso invece è stato realizzato precedentemente alla stipula dell’assicurazione, l’operatività retroattiva di questa assicurazione varia da 0 anni a illimitata.
1.Estensione di Garanzia per Responsabilità Civile nei Rapporti Interni e ordinaria mediante attivazione nel processo on line appendice n.3 di adeguamento
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare all'Ente di Appartenenza a titolo di risarcimento del danno, in conseguenza di azione di rivalsa esperita dall'Ente stesso per il recupero della quota di danno erariale rimasta a suo carico per effetto della limitazione della responsabilità amministrativa e amministrativa-contabile prevista dalla normativa vigente.
La garanzia opera per:
a) il recupero della differenza tra il danno complessivamente accertato dalla Corte dei Conti e l'importo posto a carico dell'Assicurato in sede di responsabilità amministrativa e amministrativa-contabile;
b) ogni altra forma di rivalsa esercitata dall'Ente di Appartenenza nei confronti dell'Assicurato davanti al giudice ordinario per danni patrimoniali derivanti dall'esercizio delle funzioni istituzionali.
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare per danni derivanti da rapporto di servizio, arrecati all'Ente nell'esercizio delle funzioni pubbliche, a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., e responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., incluse le azioni di rivalsa per il recupero del danno erariale residuo
La copertura si estende alla responsabilità per colpa di qualsiasi grado, inclusa la colpa lieve, nei rapporti tra l'Assicurato e l'Ente di Appartenenza, ferme restando le esclusioni per dolo previste dall'articolo 1917 del codice civile.
La garanzia opera anche per le azioni di regresso esercitate dall'Ente di Appartenenza successivamente al pagamento di risarcimenti a terzi danneggiati, quando tale pagamento sia derivato dalla limitazione della responsabilità amministrativa e amministrativa contabile dell'Assicurato.
Resta inteso che le garanzie di cui alla presente appendice si attiveranno previo accertamento passato in giudicato ad opera della competente Autorità giudicante.
N.B: a chi è in possesso di un CODICE SCONTO, questo va inserito nel carrello dopo aver fatto il preventivo e PRIMA dell'acquisto finale.
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Assicurazioni professionali - Lloyd's
A chi si rivolge
A coloro che sono dipendenti e/o svolgano una carica come amministratori presso una pubblica amministrazione come: dipendenti dello Stato o degli enti locali quali Comuni e Regioni o Aziende Sanitarie ( dirigenti, responsabile servizio tecnico, contabile e amministrativo, vigili urbani, funzionari etc), amministratori della pubblica amministrazione (sindaco, vicesindaco, assessori, consiglieri, presidente etc.), soggetti in rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione (segretari comunali, revisori dei conti etc.)
Tutte le volte che viene compiuto un illecito che abbia a che fare con il mondo della Pubblica amministrazione, è la Corte dei Conti che decide se sia colpa lieve o grave e nel secondo caso obbliga il dipendente/amministratore pubblico a risarcire personalmente il danno creato.
Non sono infrequenti, anzi in aumento esponenziale, anche le situazioni in cui una Pubblica Amministrazione costretta a risarcire un terzo per un danno creato da un suo dipendente, eserciti poi contro lo stesso un’azione di rivalsa, mediante la Corte dei Conti e Giudice Ordinario, per recuperare l’esborso anticipato.
Cosa è assicurato
Le voci qui riportate sono indicative e non esaustive; prima della sottoscrizione della polizza leggere attentamente il Set Informativo.
- Le somme dovute a terzi per danni patrimoniali derivanti da atti od omissioni, dolosi o colposi, commessi dall’Assicurato o da persone di cui è legalmente responsabile nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali.
- Azione di rivalsa attuata dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo delle Perdite Patrimoniali involontariamente causate dall'assicurato stesso, da solo o in concorso con altri
- Le somme dovute, a seguito di decisioni della Corte dei Conti, per danni patrimoniali alla Pubblica Amministrazione o all’Erario causati da azioni, omissioni o ritardi nell’esercizio delle proprie funzioni, inclusa la gestione di beni e valori pubblici in qualità di agente contabile o consegnatario.
- Perdite patrimoniali per interruzione o sospensione di attività di terzi
- Perdita patrimoniale per l’attività connessa all’assunzione del personale
- Perdita patrimoniale per violazioni colpose della legge
- Perdita patrimoniale per le attività di affidamento diretto e procedure negoziate
- Perdite patrimoniali per smarrimento, distruzione, deterioramento atti etc
- Appendice 3 - ESTENSIONE OPZIONALE PER RESPONSABILITA’ CIVILE NEI RAPPORTI CON L’ENTE DI APPARTENENZA E ORDINARIA:
- Responsabilità Civile nei Rapporti Interni e Ordinaria -Copre le somme che il dipendente pubblico può essere chiamato a pagare per i danni economici causati al proprio Ente nello svolgimento del lavoro ,disciplinato dai principi generali della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ai sensi degli artt. 1218, 2043 e ss. del Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione), anche quando l’Ente richiede il rimborso di somme che non è riuscito a recuperare attraverso altre procedure.
- Azione di Rivalsa - Copre le richieste con cui l’Ente chiede al dipendente di rimborsare somme pagate a terzi o rimaste a carico dell’Ente per danni causati nello svolgimento delle sue funzioni lavorative.
- Danno Residuo - La differenza tra l'ammontare complessivo del danno accertato e la quota posta a carico dell'Assicurato previo definitivo accertamento ad opera dell’Autorità competente in sede di responsabilità amministrativa e amministrativa contabile per effetto delle limitazioni previste dalla Nuova Disciplina 2026.
- Nuova Disciplina 2026 - Le disposizioni introdotte dalla Legge n. 1/2026 che limitano la responsabilità amministrativa e amministrativa-contabile al 30% del danno accertato con tetto massimo del doppio della retribuzione lorda.
- Polizza dell'Ente - Eventuale contratto di assicurazione stipulato dall'Ente di Appartenenza per la copertura del danno erariale residuo della polizza RC Patrimoniale dell'Ente.
- Terzi (Definizione Estesa per Aderenti all'Estensione appendice n.3) - Ai fini della presente estensione, è considerato terzo anche l'Ente di Appartenenza quando agisca per il recupero di danni nei rapporti interni con l'Assicurato, ferma restando l'esclusione per i rapporti familiari di cui all'Articolo 20.
- Litisconsorzio necessario e patto di gestione della lite L'Appendice 3 prevede un innovativo meccanismo di gestione coordinata delle controversie: prevede che, nei procedimenti per danni economici legati alla responsabilità amministrativa, la compagnia assicurativa partecipi obbligatoriamente al processo e gestisca la difesa in modo coordinato con il dipendente assicurato, scegliendo gli avvocati e concordando un’unica strategia legale.
- Esclusione del rimborso spese per difesa autonoma: In deroga all'art. 1917, comma 3, c.c., Le spese legali sono rimborsate solo se gli avvocati sono scelti dalla compagnia, salvo eccezioni particolari (mancata tempestiva designazione, conflitto di interessi, urgenza processuale, strategia manifestamente pregiudizievole). Se più coperture assicurative riguardano lo stesso danno, non sono previsti doppi rimborsi e resta valido il massimale della polizza. Se anche l’Ente dispone di una propria assicurazione, le coperture si integrano senza sovrapporsi. In caso di procedimenti paralleli, la compagnia coordina la gestione di entrambe le cause.
- Condizioni operative Obbligo di denuncia tempestiva: L’assicurato deve comunicare ogni procedimento di responsabilità amministrativa entro 15 giorni dalla notifica e fornire alla compagnia tutti i documenti relativi. La compagnia può partecipare al processo per tutelare i propri interessi. Questa estensione amplia la protezione assicurativa, coprendo anche le richieste di risarcimento dell’Ente davanti al giudice ordinario, comprese quelle legate alla colpa lieve, e prevede una gestione coordinata della difesa tra compagnia e dipendente, entro il massimale previsto dalla polizza.
Il nostro Partner
La Lloyd’s Insurance Company S.A. è la compagnia europea della Society of Lloyd’s ed è autorizzata a svolgere l’attività assicurativa e riassicurativa nello Spazio EconomicoEuropeo (SEE). La Lloyd’s Insurance Company S.A. è autorizzata dalla National Bank of Belgium.
I Lloyd’s sono il mercato assicurativo e riassicurativo mondiale per i rischi speciali. Grazie alle esperienze maturate nei secoli, i Lloyd’s sono le fondamenta dell’industria assicurativa ed il suo futuro. Il mercato dei Lloyd’s è gestito da brokers e sottoscrittori esperti che operano in oltre 200 territori ed in grado di sviluppare le assicurazioni essenziali, complesse e fondamentali necessarie per sostenere il progresso umano.
Assigeco s.r.l è Coverholder della Lloyd’s Insurance Company S.A.