Polizza di assicurazione di RC patrimoniale per dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale senza attività medica -Convenzione Federsanità

per tutelare il patrimonio dei dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale che rivestono solo incarichi amministrativi e tecnici

Questa assicurazione di responsabilità civile patrimoniale è la formula di tutela più completa per coloro che esercitano esclusivamente funzioni amministrative e tecniche ( con l’esclusione di incarichi medici) alle dipendenze del Sistema Sanitario Nazionale, da danni che possono arrecare a terzi mentre svolgono la loro attività.

Questa polizza è' pienamente conforme alla nuova legge 1/2026, in merito alla copertura per la nuova definizione di responsabilità amministrativa e contabile per medici e dirigenti di strutture sanitarie pubbliche, prevista dalla recente norma, in vigore dal 22 gennaio 2026.

Questa polizza è riservata esclusivamente al personale che ricopre mansioni amministrative tecniche per il Servizio Sanitario Nazionale e iscritto a Federsanità.

L’operatore amministrativo tecnico che svolge la sua mansione per strutture di cura del SSN può involontariamente con le sue mansioni, arrecare un danno patrimoniale a un terzo soggetto, così come può essere riconosciuto colpevole anche  per perdite patrimoniali che la  struttura pubblica o l’Erario possono aver subito come conseguenza del suo operato.

Per colpa grave, questa tipologia di professionista può correre il rischio di dover pagare di tasca propria: per questo è fortemente consigliato di sottoscrivere un’assicurazione personale contro questo tipo di imprevisti.

Questa assicurazione per la responsabilità civile patrimoniale per i tecnici e gli amministrativi del Servizio Sanitario Nazionale,   è predisposta nella forma “claims made", ossia la copertura è attiva per  richieste di risarcimento per danni a terzi che devono essere presentate e notificate agli Assicuratori durante il periodo di validità della polizza. 

Per la copertura di eventuali richieste di risarcimento danno che possono pervenire al professionista posteriormente alla scadenza della polizza è possibile attivare la cosiddetta garanzia postuma, che per questa formula è fino a  5 anni.

Se il fatto dannoso invece è stato realizzato precedentemente alla stipula dell’assicurazione, l’operatività retroattiva di questa assicurazione  varia da 0 anni a illimitata.

1.Estensione di Garanzia per Responsabilità Civile nei Rapporti Interni e ordinaria mediante attivazione nel processo on line appendice n.3 di adeguamento

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare all'Ente di Appartenenza a titolo di risarcimento del danno, in conseguenza di azione di rivalsa esperita dall'Ente stesso per il recupero della quota di danno erariale rimasta a suo carico per effetto della limitazione della responsabilità amministrativa e amministrativa-contabile prevista dalla normativa vigente.

La garanzia opera per:

a) il recupero della differenza tra il danno complessivamente accertato dalla Corte dei Conti e l'importo posto a carico dell'Assicurato in sede di responsabilità amministrativa e amministrativa-contabile;

b) ogni altra forma di rivalsa esercitata dall'Ente di Appartenenza nei confronti dell'Assicurato davanti al giudice ordinario per danni patrimoniali derivanti dall'esercizio delle funzioni istituzionali.

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare per danni derivanti da rapporto di servizio, arrecati all'Ente nell'esercizio delle funzioni pubbliche, a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., e responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., incluse le azioni di rivalsa per il recupero del danno erariale residuo

La copertura si estende alla responsabilità per colpa di qualsiasi grado, inclusa la colpa lieve, nei rapporti tra l'Assicurato e l'Ente di Appartenenza, ferme restando le esclusioni per dolo previste dall'articolo 1917 del codice civile.

La garanzia opera anche per le azioni di regresso esercitate dall'Ente di Appartenenza successivamente al pagamento di risarcimenti a terzi danneggiati, quando tale pagamento sia derivato dalla limitazione della responsabilità amministrativa e amministrativa contabile dell'Assicurato.

Resta inteso che le garanzie di cui alla presente appendice si attiveranno previo accertamento passato in giudicato ad opera della competente Autorità giudicante.

 

A partire da 159,22 €

Assicurazioni professionali - Lloyd's

A chi è rivolta

Al personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale che svolge esclusivamente mansioni tecniche e amministrative, non di carattere medico.


Questa assicurazione di responsabilità civile patrimoniale può essere sottoscritta solo da chi aderisce a Federsanità.

A tutti coloro che sottoscrivono questa polizza è possibile usufruire a tariffe convenzione del servizio di ASSISTENZA LEGALE GLOBALE dello studio BC-Avv. Anna Berra , descritto nei materiali informativi.

Cosa è assicurato

Le voci qui riportate sono indicative e non esaustive; prima della sottoscrizione della polizza leggere attentamente il Set Informativo.

  • Le somme che l’Assicurato è chiamato a pagare per perdite patrimoniali a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l’assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge
  • Le somme che l’Assicurato è tenuto a pagare, per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali alla Pubblica Amministrazione e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agente contabile e/o consegnatario
  • Azione di rivalsa attuata dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo delle Perdite Patrimoniali involontariamente causate dall'assicurato stesso, da solo o in concorso con altri
  • Perdite patrimoniali per interruzione o sospensione di attività di terzi
  • Perdita patrimoniale per l’attività connessa all’assunzione del personale
  • Perdita patrimoniale per violazioni colpose della legge
  • Perdita patrimoniale per le attività di affidamento diretto e procedure negoziate
  • Perdite patrimoniali per smarrimento, distruzione, deterioramento atti etc
  • Appendice 3 - ESTENSIONE OPZIONALE PER RESPONSABILITA’ CIVILE NEI RAPPORTI CON L’ENTE DI APPARTENENZA E ORDINARIA:
  • Responsabilità Civile nei Rapporti Interni e Ordinaria - La responsabilità che possa gravare sull'Assicurato anche nei rapporti con l'Ente di Appartenenza per Perdite Patrimoniali arrecate a quest'ultimo nell'esercizio delle funzioni istituzionali, disciplinata dai principi generali della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ai sensi degli artt. 1218, 2043 e ss. del Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione, indipendentemente dal grado di colpa e dalle limitazioni previste per la responsabilità amministrativa e amministrativa-contabile, incluse le azioni di rivalsa per il recupero del danno erariale residuo.
  • Azione di Rivalsa - Ogni azione promossa dall'Ente di Appartenenza nei confronti dell'Assicurato davanti al giudice ordinario per il recupero di somme corrisposte a terzi o rimaste a carico dell'Ente stesso in conseguenza di danni derivanti dall'attività istituzionale dell'Assicurato.
  • Danno Residuo - La differenza tra l'ammontare complessivo del danno accertato e la quota posta a carico dell'Assicurato previo definitivo accertamento ad opera dell’Autorità competente in sede di responsabilità amministrativa e amministrativa contabile per effetto delle limitazioni previste dalla Nuova Disciplina 2026.
  • Nuova Disciplina 2026 - Le disposizioni introdotte dalla Legge n. 1/2026 che limitano la responsabilità amministrativa e amministrativa-contabile al 30% del danno accertato con tetto massimo del doppio della retribuzione lorda.
  • Polizza dell'Ente - Eventuale contratto di assicurazione stipulato dall'Ente di Appartenenza per la copertura del danno erariale residuo della polizza RC Patrimoniale dell'Ente.
  • Terzi (Definizione Estesa per Aderenti all'Estensione appendice n.3) - Ai fini della presente estensione, è considerato terzo anche l'Ente di Appartenenza quando agisca per il recupero di danni nei rapporti interni con l'Assicurato, ferma restando l'esclusione per i rapporti familiari di cui all'Articolo 20.
  • Litisconsorzio necessario e patto di gestione della lite L'Appendice 3 prevede un innovativo meccanismo di gestione coordinata delle controversie: Riconoscimento del litisconsorzio: Gli Assicuratori riconoscono che, ai sensi della Legge n. 1/2026, l'impresa di assicurazione costituisce litisconsorte necessario nei procedimenti per danni patrimoniali derivanti dalla responsabilità amministrativa Patto di gestione esclusiva: Con la sottoscrizione dell'estensione, le parti stipulano un negozio atipico accessorio (art. 1917, comma 3, c.c.) che prevede: - Gestione esclusiva da parte degli Assicuratori di tutti i procedimenti in cui operano come litisconsorte necessario -Designazione dei legali per la difesa coordinate -Strategia processuale unificata concordata tra Assicuratori e Assicurato
  • Esclusione del rimborso spese per difesa autonoma: In deroga all'art. 1917, comma 3, c.c., sono escluse dal rimborso le spese legali sostenute dall'Assicurato per legali non designati dagli Assicuratori, salvo casi eccezionali (mancata tempestiva designazione, conflitto di interessi, urgenza processuale, strategia manifestamente pregiudizievole). Coordinamento con altre coperture Principio di non duplicazione: Quando per il medesimo fatto operano contemporaneamente la garanzia per responsabilità amministrativa e quella per responsabilità civile ordinaria, gli Assicuratori sono tenuti a un unico indennizzo complessivo entro il massimale, impedendo duplicazioni Coordinamento con polizza dell'Ente: Qualora l'Ente abbia stipulato polizza per la copertura del danno erariale residuo, l'estensione opera in complementarità senza duplicazioni, mantenendo carattere primario in caso di azione di rivalsa Gestione vertenze coordinate: In caso di procedimenti paralleli per responsabilità amministrativa e civile ordinaria derivanti dal medesimo fatto, gli Assicuratori assumono la gestione coordinata di entrambe le vertenze
  • Condizioni operative Obbligo di denuncia tempestiva: L'Assicurato deve denunciare ogni procedimento di responsabilità amministrativa entro 15 giorni dalla notifica Coordinamento processuale: Gli Assicuratori hanno facoltà di costituirsi nei procedimenti amministrativi per tutelare i propri interessi Documentazione: L'Assicurato deve fornire tempestivamente copia di tutti gli atti processuali e delle sentenze In sintesi: questa estensione opzionale offre al dipendente pubblico una protezione integrale e completa, coprendo non solo la responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei Conti (già garantita dalla polizza base), ma anche le azioni civilistiche ordinarie che l'Ente può promuovere davanti al giudice ordinario per il recupero del danno erariale residuo e per qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale, indipendentemente dal grado di colpa (inclusa la colpa lieve), con un innovativo sistema di gestione coordinata delle vertenze che garantisce difesa unificata ed efficiente, operando entro il massimale esistente e ottimizzando il rapporto costo-beneficio.

Il nostro Partner

La Lloyd’s Insurance Company S.A. è la compagnia europea della Society of Lloyd’s ed è autorizzata a svolgere l’attività assicurativa e riassicurativa nello Spazio EconomicoEuropeo (SEE). La Lloyd’s Insurance Company S.A. è autorizzata dalla National Bank of Belgium.

I Lloyd’s sono il mercato assicurativo e riassicurativo mondiale per i rischi speciali. Grazie alle esperienze maturate nei secoli, i Lloyd’s sono le fondamenta dell’industria assicurativa ed il suo futuro. Il mercato dei Lloyd’s è gestito da brokers e sottoscrittori esperti che operano in oltre 200 territori ed in grado di sviluppare le assicurazioni essenziali, complesse e fondamentali necessarie per sostenere il progresso umano.

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VALIDA IN: Unione Europea, Confederazione Svizzera, Città del Vaticano