Polizza di assicurazione RC Patrimoniale Colpa grave e verso terzi per Dipendenti pubblici- Formula "Full"

per tutelare il patrimonio di dipendenti e/o amministratori della Pubblica Amministrazione da danni a terzi e alla Pubblica Amministrazione.

Questa qui proposta è l'assicurazione RC Patrimoniale per dipendenti pubblici per danni erariali allo Stato e verso terzi  nella formula più completa di Assaperlo, il progetto di Assigeco rivolto ai professionisti e ai privati.

Questa polizza, con l'adesione all'appendice di adeguamento è' pienamente conforme alla nuova legge 1/2026, in merito alla copertura per la nuova definizione di responsabilità amministrativa e contabile per funzionari pubblici prevista dalla recente norma, in vigore dal 22 gennaio 2026.

Tutti i dipendenti e amministratori pubblici, durante l’esercizio del loro lavoro, incorrono in 5 grandi responsabilità: civile, amministrativa e amministrativo-contabile, penale, disciplinare e dirigenziale ( specifica solo per  manager).

Di queste 5 responsabilità, solo le prime due sono assicurabili, ma la più importante è la seconda: la cosiddetta  responsabilità amministrativa e amministrativa contabile è una responsabilità di tipo patrimoniale, in quanto l'azione che viene contestata è di tipo erariale.

Quando infatti un terzo contesta un danno ad una Pubblica Amministrazione, costretta a pagare quindi per un' azione illecita compiuta da  un suo dipendente durante l’esercizio della sua professione,  è la stessa Pubblica Amministrazione che invia poi la segnalazione alla Corte dei Conti, che apre un procedimento giudiziario contro il funzionario pubblico  per determinare la sua effettiva responsabilità nel danno erariale causato alle Casse dello Stato.
Se il funzionario pubblico viene riconosciuto colpevole di  colpa Grave dalla Corte dei Conti,  l’amministrazione agirà contro di lui  per rivalersi in tutto o in parte di quanto essa abbia pagato al danneggiato, agendo anche sul suo patrimonio personale; situazione d’altro canto ad oggi molto frequente.

Può anche succedere che il terzo danneggiato si rivalga direttamente contro il funzionario pubblico e  all'ente chiedendogli il rimborso del danno.

L’unica soluzione per il funzionario pubblico , per poter vivere serenamente il proprio lavoro, è quello di dotarsi di una polizza che lo tuteli dal rischio di essere incolpato per colpa grave e dal risarcimento verso terzi  che sarà chiamato a corrispondere in entrambi i casi.

La formula qui proposta è la soluzione “Full” per la copertura della  responsabilità civile verso terzi e la responsabilità amministrativa e amministrativa contabile, per danni creati alle Casse dello Stato.

L'assicurazione qui proposta per i dipendenti /amministratori della Pubblica Amministrazione  è predisposta nella forma “claims made", ossia la copertura è attiva per  richieste di risarcimento per danni a terzi che devono essere presentate e notificate agli Assicuratori durante il periodo di validità della polizza. 

Per la copertura di eventuali richieste di risarcimento danno che possono pervenire al professionista posteriormente alla scadenza della polizza è possibile attivare la cosiddetta garanzia postuma, che per questa formula è fino a  5 anni.

Se il fatto dannoso invece è stato realizzato precedentemente alla stipula dell’assicurazione, l’operatività retroattiva di questa assicurazione  varia da 0 anni a illimitata.

 

1.Estensione di Garanzia per Responsabilità Civile nei Rapporti Interni e ordinaria mediante attivazione nel processo on line appendice n.3 di adeguamento

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare all'Ente di Appartenenza a titolo di risarcimento del danno, in conseguenza di azione di rivalsa esperita dall'Ente stesso per il recupero della quota di danno erariale rimasta a suo carico per effetto della limitazione della responsabilità amministrativa e amministrativa-contabile prevista dalla normativa vigente.

La garanzia opera per:

a) il recupero della differenza tra il danno complessivamente accertato dalla Corte dei Conti e l'importo posto a carico dell'Assicurato in sede di responsabilità amministrativa e amministrativa-contabile;

b) ogni altra forma di rivalsa esercitata dall'Ente di Appartenenza nei confronti dell'Assicurato davanti al giudice ordinario per danni patrimoniali derivanti dall'esercizio delle funzioni istituzionali.

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare per danni derivanti da rapporto di servizio, arrecati all'Ente nell'esercizio delle funzioni pubbliche, a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., e responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., incluse le azioni di rivalsa per il recupero del danno erariale residuo

La copertura si estende alla responsabilità per colpa di qualsiasi grado, inclusa la colpa lieve, nei rapporti tra l'Assicurato e l'Ente di Appartenenza, ferme restando le esclusioni per dolo previste dall'articolo 1917 del codice civile.

La garanzia opera anche per le azioni di regresso esercitate dall'Ente di Appartenenza successivamente al pagamento di risarcimenti a terzi danneggiati, quando tale pagamento sia derivato dalla limitazione della responsabilità amministrativa e amministrativa contabile dell'Assicurato.

Resta inteso che le garanzie di cui alla presente appendice si attiveranno previo accertamento passato in giudicato ad opera della competente Autorità giudicante.

N.B: a chi è in possesso di un CODICE SCONTO, questo va inserito nel carrello dopo aver fatto il preventivo e PRIMA dell'acquisto finale.

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Assicurazioni professionali - Lloyd's

A chi si rivolge

A coloro che sono dipendenti e/o svolgano una carica come amministratori presso una pubblica amministrazione come: dipendenti dello Stato o degli enti locali quali Comuni e Regioni o Aziende Sanitarie ( dirigenti, responsabile servizio tecnico, contabile e amministrativo, vigili urbani, funzionari etc), amministratori della pubblica amministrazione (sindaco, vicesindaco, assessori, consiglieri, presidente etc.), soggetti in rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione (segretari comunali, revisori dei conti etc.)

Tutte le volte che viene compiuto un illecito che abbia a che fare con il mondo della Pubblica amministrazione, è la Corte dei Conti che decide  se sia  colpa lieve o grave e nel secondo caso obbliga il dipendente/amministratore pubblico a risarcire personalmente il danno creato.
 

Non sono infrequenti, anzi in aumento esponenziale, anche le situazioni in cui una Pubblica Amministrazione costretta a risarcire un terzo per un danno creato da un suo dipendente, eserciti poi contro lo stesso un’azione di rivalsa, mediante la Corte dei Conti e Giudice Ordinario, per recuperare l’esborso anticipato.

Cosa è assicurato

Le voci qui riportate sono indicative e non esaustive; prima della sottoscrizione della polizza leggere attentamente il Set Informativo.

  • Le somme che l’Assicurato è chiamato a pagare per perdite patrimoniali a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l’assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge
  • Le somme che l’Assicurato è tenuto a pagare, per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali alla Pubblica Amministrazione e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agente contabile e/o consegnatario
  • Azione di rivalsa attuata dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo delle Perdite Patrimoniali involontariamente causate dall'assicurato stesso, da solo o in concorso con altri
  • Perdite patrimoniali per interruzione o sospensione di attività di terzi
  • Perdita patrimoniale per l’attività connessa all’assunzione del personale
  • Perdita patrimoniale per violazioni colpose della legge
  • Perdita patrimoniale per le attività di affidamento diretto e procedure negoziate
  • Perdite patrimoniali per smarrimento, distruzione, deterioramento atti etc
  • Appendice 3 - ESTENSIONE OPZIONALE PER RESPONSABILITA’ CIVILE NEI RAPPORTI CON L’ENTE DI APPARTENENZA E ORDINARIA:
  • Responsabilità Civile nei Rapporti Interni e Ordinaria - La responsabilità che possa gravare sull'Assicurato anche nei rapporti con l'Ente di Appartenenza per Perdite Patrimoniali arrecate a quest'ultimo nell'esercizio delle funzioni istituzionali, disciplinata dai principi generali della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ai sensi degli artt. 1218, 2043 e ss. del Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione, indipendentemente dal grado di colpa e dalle limitazioni previste per la responsabilità amministrativa e amministrativa-contabile, incluse le azioni di rivalsa per il recupero del danno erariale residuo.
  • Azione di Rivalsa - Ogni azione promossa dall'Ente di Appartenenza nei confronti dell'Assicurato davanti al giudice ordinario per il recupero di somme corrisposte a terzi o rimaste a carico dell'Ente stesso in conseguenza di danni derivanti dall'attività istituzionale dell'Assicurato.
  • Danno Residuo - La differenza tra l'ammontare complessivo del danno accertato e la quota posta a carico dell'Assicurato previo definitivo accertamento ad opera dell’Autorità competente in sede di responsabilità amministrativa e amministrativa contabile per effetto delle limitazioni previste dalla Nuova Disciplina 2026.
  • Nuova Disciplina 2026 - Le disposizioni introdotte dalla Legge n. 1/2026 che limitano la responsabilità amministrativa e amministrativa-contabile al 30% del danno accertato con tetto massimo del doppio della retribuzione lorda.
  • Polizza dell'Ente - Eventuale contratto di assicurazione stipulato dall'Ente di Appartenenza per la copertura del danno erariale residuo della polizza RC Patrimoniale dell'Ente.
  • Terzi (Definizione Estesa per Aderenti all'Estensione appendice n.3) - Ai fini della presente estensione, è considerato terzo anche l'Ente di Appartenenza quando agisca per il recupero di danni nei rapporti interni con l'Assicurato, ferma restando l'esclusione per i rapporti familiari di cui all'Articolo 20.
  • Litisconsorzio necessario e patto di gestione della lite L'Appendice 3 prevede un innovativo meccanismo di gestione coordinata delle controversie: Riconoscimento del litisconsorzio: Gli Assicuratori riconoscono che, ai sensi della Legge n. 1/2026, l'impresa di assicurazione costituisce litisconsorte necessario nei procedimenti per danni patrimoniali derivanti dalla responsabilità amministrativa Patto di gestione esclusiva: Con la sottoscrizione dell'estensione, le parti stipulano un negozio atipico accessorio (art. 1917, comma 3, c.c.) che prevede: - Gestione esclusiva da parte degli Assicuratori di tutti i procedimenti in cui operano come litisconsorte necessario -Designazione dei legali per la difesa coordinate -Strategia processuale unificata concordata tra Assicuratori e Assicurato
  • Esclusione del rimborso spese per difesa autonoma: In deroga all'art. 1917, comma 3, c.c., sono escluse dal rimborso le spese legali sostenute dall'Assicurato per legali non designati dagli Assicuratori, salvo casi eccezionali (mancata tempestiva designazione, conflitto di interessi, urgenza processuale, strategia manifestamente pregiudizievole). Coordinamento con altre coperture Principio di non duplicazione: Quando per il medesimo fatto operano contemporaneamente la garanzia per responsabilità amministrativa e quella per responsabilità civile ordinaria, gli Assicuratori sono tenuti a un unico indennizzo complessivo entro il massimale, impedendo duplicazioni Coordinamento con polizza dell'Ente: Qualora l'Ente abbia stipulato polizza per la copertura del danno erariale residuo, l'estensione opera in complementarità senza duplicazioni, mantenendo carattere primario in caso di azione di rivalsa Gestione vertenze coordinate: In caso di procedimenti paralleli per responsabilità amministrativa e civile ordinaria derivanti dal medesimo fatto, gli Assicuratori assumono la gestione coordinata di entrambe le vertenze
  • Condizioni operative Obbligo di denuncia tempestiva: L'Assicurato deve denunciare ogni procedimento di responsabilità amministrativa entro 15 giorni dalla notifica Coordinamento processuale: Gli Assicuratori hanno facoltà di costituirsi nei procedimenti amministrativi per tutelare i propri interessi Documentazione: L'Assicurato deve fornire tempestivamente copia di tutti gli atti processuali e delle sentenze In sintesi: questa estensione opzionale offre al dipendente pubblico una protezione integrale e completa, coprendo non solo la responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei Conti (già garantita dalla polizza base), ma anche le azioni civilistiche ordinarie che l'Ente può promuovere davanti al giudice ordinario per il recupero del danno erariale residuo e per qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale, indipendentemente dal grado di colpa (inclusa la colpa lieve), con un innovativo sistema di gestione coordinata delle vertenze che garantisce difesa unificata ed efficiente, operando entro il massimale esistente e ottimizzando il rapporto costo-beneficio.

Il nostro Partner

La Lloyd’s Insurance Company S.A. è la compagnia europea della Society of Lloyd’s ed è autorizzata a svolgere l’attività assicurativa e riassicurativa nello Spazio EconomicoEuropeo (SEE). La Lloyd’s Insurance Company S.A. è autorizzata dalla National Bank of Belgium.

I Lloyd’s sono il mercato assicurativo e riassicurativo mondiale per i rischi speciali. Grazie alle esperienze maturate nei secoli, i Lloyd’s sono le fondamenta dell’industria assicurativa ed il suo futuro. Il mercato dei Lloyd’s è gestito da brokers e sottoscrittori esperti che operano in oltre 200 territori ed in grado di sviluppare le assicurazioni essenziali, complesse e fondamentali necessarie per sostenere il progresso umano.

Assigeco s.r.l è Coverholder della Lloyd’s Insurance Company S.A.

VALIDA IN: Unione Europea, Confederazione Svizzera, Città del Vaticano

Materiali informativi